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SOMMARIO ESAME DEL DDL 1660 “SICUREZZA”

Il governo Meloni si caratterizza per la continua emanazione di leggi che aumentano le pene previste dalle norme penali e che introducono nuovi reati. Si tratta di una sequela di misure di guerra ai poveri, ai lavoratori, giovani, donne, migranti e carcerati. Per i borghesi e i loro uomini politici, il governo fa il contrario: vedi l’abolizione del reato di abuso d’ufficio, via libera per nuovi affari e corruzione, e i progetti di alleggerimento dei controlli e delle pene in materia di infortuni sul lavoro.

Tra le numerose misure di terrorismo penalistico del governo Meloni, ricordiamo: la legge n. 162/2022, cosiddetta anti rave party; il famigerato decreto Cutro (d.l. n. 20 del 10/3/2023), codice di guerra ai migranti; il decreto Caivano, rivolto contro i minorenni delle periferie urbane e le loro famiglie; la legge n. 6/2024, che aggrava le pene per deturpamento e imbrattamento di cose altrui; e la legge n. 25/2024, che aggrava le pene per i reati di oltraggio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Tuttavia, la fregola punitiva del governo reazionario e antiproletario non è stata placata da queste leggi ed ha prodotto un provvedimento molto più vasto: il disegno di legge (DDL) n. 1660, depositato il 22/1/2024 alla Camera con la firma dei ministri Piantedosi (interni), Nordio (giustizia) e Crosetto (difesa), e intitolato “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, più noto come DDL Sicurezza.

Esso serve: a punire in modo esemplare e mandare in carcere i lavoratori in sciopero, i senza casa che occupano alloggi, i giovani studenti e gli attivisti; a garantire i poliziotti che picchiano i manifestanti o i semplici cittadini; a coprire gli agenti provocatori infiltrati dai servizi in organizzazioni sindacali e politiche che il governo intende smantellare; a mettere i detenuti alla completa mercè dei carcerieri, stroncando qualsiasi loro protesta, anche pacifica. Ecco, in sintesi, gli articoli più significativi di questo provvedimento.

Art. 1 – Introduce i nuovi reati, puniti con pene fino a 6 anni, di detenzione e/o diffusione di materiale inerente la preparazione o l’uso di armi e sostanze pericolose utilizzabili per non meglio precisate finalità di terrorismo, anche internazionale.

Art. 7 – Prevede la revoca della cittadinanza italiana, entro 10 anni dalla sentenza definitiva, contro il cittadino condannato per terrorismo o eversione.

Art. 8 – Introduce nel codice penale il nuovo art. 634 bis, che punisce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui con la pena da 2 a 7 anni di reclusione sia per l’occupante sia per chi coopera con esso. La norma si aggiunge a quella prevista dall’art. 633 c.p., che punisce la occupazione abusiva di immobile, con la reclusione da 2 a 4 anni. Inoltre, viene introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 321 bis, che dà alla polizia il potere di sgomberare immediatamente l’immobile occupato.

Art. 10 – Introduce il potere del questore di disporre contro il cittadino l’allontanamento da una determinata area urbana fino a 48 ore. Si può quindi immaginare l’uso che ne verrà fatto prima di manifestazioni e cortei sindacali e politici. Allarga i casi di emanazione del DASPO urbano fino a prevedere il DASPO giudiziario, disposto dal giudice quale condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 11 – Ripristina la sanzione penale e non più amministrativa per il reato di blocco stradale. Introduce l’aggravamento della pena da 6 mesi a 2 anni a carico di coloro che effettuano un blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo con più persone riunite. E’ il manganello giudiziario per farla finita con scioperi operai e manifestazioni non autorizzate.

Art. 12 e 13 – Sono norme mirate contro i Rom. Il primo abolisce l’obbligo per il giudice di rinviare la pena se la condannata è incinta o madre di un bimbo di età inferiore ad un anno, sicchè madre e figlio potranno finire in carcere a discrezione del magistrato. Il secondo punisce, con pene aggravate, non solo chi organizza l’accattonaggio, ma anche chi induca terzi a farlo.

Art. 14 – Introduce l’aumento di un terzo della pena prevista per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale (già prevista da 6 mesi a 5 anni), se il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di polizia, vietando al giudice di considerare prevalenti le circostanze attenuanti rispetto a tale nuova aggravante.

Art. 15 – Prevede che si proceda d’ufficio – e non più su querela di parte – nel caso di lesioni personali lievi o lievissime a danno di ufficiali o agenti di polizia in servizio, punite con pena da 2 a 5 anni.

Art. 20 – Autorizza ufficiali e agenti di polizia a portare armi senza licenza, anche quando non sono in servizio.

Queste tre norme corazzano e scudano l’azione violenta in servizio e l’eventuale uso di armi fuori servizio da parte di 300.000 ufficiali e agenti di polizia (provenienti da Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Locale) contro i cittadini.

Art. 18 e Art. 25 – L’art. 18 introduce: a) la nuova aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p., che prevede una pena fino 5 anni), se viene commesso all’interno di un carcere dai detenuti o anche mediante comunicazioni dirette a persone detenute; b) il nuovo art. 415 bis c.p., che punisce con la reclusione fino ad 8 anni “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone”. Le pene possono essere aumentate, in determinati casi (lesioni personali, uso di armi, ecc.) fino a 20 anni. L’art. 25 completa le suddette norme con la previsione dell’esclusione dei detenuti istigatori ribelli (anche passivi!) dai benefici penitenziari, equiparandoli a mafiosi e terroristi.

Art. 19 – Applica quanto previsto dall’art. 18 per i detenuti in carcere contro i migranti ristretti nei CPR, confermandone la natura carceraria.

Questa normativa annulla qualsiasi diritto dei detenuti e li annichilisce ad esseri senza dignità, sottoposti all’imperio e arbitrio assoluti e al ricatto permanente del personale penitenziario.

Art. 23 – Il governo Renzi aveva già concesso, con il decreto-legge n.7/2015, ai funzionari e agenti dei servizi segreti, infiltrati in associazioni terroristiche o eversive, l’immunità penale nel caso di compimento di reati associativi per finalità di terrorismo. La norma, che era transitoria e più volte prorogata, diventa ora permanente e prevede l’estensione dell’immunità penale per la direzione ed organizzazione di associazioni terroristiche, anche internazionali, ed eversive dell’ordine democratico, nonché nel caso di fabbricazione o detenzione di ordigni o di materiale con finalità di terrorismo. Si passa così dalla figura dell’agente infiltrato a quella dell’agente provocatore, o – peggio ancora – dell’organizzatore di attentati e stragi.

Concludendo questo sommario esame, possiamo affermare che il DDL Sicurezza è il più duro e spietato provvedimento penalistico congegnato dal Governo Meloni, per l’entità delle pene introdotte con nuove figure di reato e per l’aumento di quelle già previste da leggi precedenti. Esso corona un biennio di intensa attività legislativa ispirata dalla logica dell’ultrapenalismo carcerario, modello autoritario di gestione-repressione dei conflitti sociali e politici tramite i poteri violenti e criminogeni concessi alle forze di polizia, che porta a sua volta a un nuovo modello autoritario di detenzione di una massa crescente di giovani, lavoratori, italiani ed immigrati, da educare mediante annichilimento. Esso mira a stroncare l’autonomia, l’iniziativa e l’organizzazione di lotta sui posti di lavoro; a terrorizzare gli studenti che si battono contro il modello militaristico della scuola propugnato dal ministro Valditara; a castrare i movimenti sociali e la resistenza nei quartieri popolari contro le ingerenze e i controlli di polizia.

Il DDL Sicurezza costituisce una tappa verso una più vasta offensiva statale (governo-parlamento-magistratura) contro i movimenti di lotta, gli organismi sociali, sindacali e politici proletari, contro l’ipotesi stessa di organizzazioni politiche comuniste e rivoluzionarie, che i reazionari al potere e i loro sedicenti oppositori conducono da tempo sul piano ideologico, preparando ulteriori strumenti penali.

Materiali sul  DDL

CONTRO IL DDL 1660 “PIANTEDOSI, una presa di posizione del Centro di Documentazione sul DDL1660 (qui)

 

L’APPELLO DELLA RETE LIBERI/E DI LOTTARE – FERMIAMO INSIEME IL DDL 1660, con le proposte di mobilitazione contro il DDL (coordinamenti locali, manifestazioni, scioperi) (qui)

 

Tutti e tre documenti, in un unico pdf (qui)

 

Il podcast del seminario dell’8 settembre a Roma organizzato dalla Rete Liberi/e di lottare (qui)

 

Il testo del DDL 1660  (qui)

 

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